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Storia della Costituzione: Articolo 21

2 aprile, 2011

Articolo 21

“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo d’ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni”

In questo terzo appuntamento con la rubrica trattiamo di un articolo fondamentale per la nostra democrazia, ‘il 21′. In tempi come questi, in cui la libertà di informazione è sempre piu a rischio, vale la pena parlare della storia di uno splendido ‘mattoncino’ della Nostra Costituzione.

La Storia dell’articolo:

Il testo dell’articolo 21 ha avuto origine dalla proposta del relatore Mortati (DC) della Commissione del Ministero della Costituente, una “precommissione” per la Costituzione. Giunti all’Assemblea Costituente, due relatori di parte diversa, Basso (PSI) e La Pira (DC), presentarono un testo quasi uguale a quello redatto da Mortati; vi furono vivissime discussioni in Sottocommissione, nel Comitato di Redazione e nell’Assemblea Costituente ma, in sostanza, rimase quell’impostazione e, con qualche ritocco, il sistema delle norme proposte.
I principali argomenti di dibattito furono:

  • affermare solo il diritto alla libertà di stampa (Lombardi e De Vita) oppure
  • predisporre articolate casistiche da affiancare all’affermazione di principio per   guidare il legislatore (Terracini (PCI) e Basso);
  • distinguere la stampa e le altre manifestazioni di pensiero (Dossetti), o la stampa periodica da quella non periodica (Lucifero);
  • prevedere o meno l’istituto del sequestro giudiziario di fronte a reati;
  • decidere a chi assegnare il compito di mettere in atto il sequestro

…….

Tra le informazioni trovate su internet appare interessante la genesi del terzo comma dell’articolo :” Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili”

Cevolotto (Democrazia del Lavoro) , Lucifero (PLI) e Marchesi (PCI) non volevano che fosse apposta nessuna eccezione all’affermato principio di libertà.
Cevolotto intervenne: “Potrebbero essere necessarie limitazioni in casi macroscopici, ma come aprire la via ad arbitri polizieschi? La libertà di stampa o si ammette senza eccezioni, pur cercando di fronteggiare in altro modo eventuali eccessi e pericoli, o non si riuscirà mai a garantirla efficacemente”.
Lelio Basso sostenne invece la necessità dell’istituto del sequestro precedente la condanna da parte dell’autorità nel caso in cui, in nome del diritto alla libertà di stampa, si fossero compiuti dei reati.
Al termine del confronto anche i contrari convennero sulla possibilità del sequestro di fronte a reati, ma aggiunsero che “sarebbe stata cosa pericolosissima ed un’offesa alla dignità della stampa” lasciare questo potere nelle mani della polizia.
……
Vi furono poi nuove discussioni riguardo al sequestro:
- solo in presenza di una sentenza irrevocabile del giudice (Perassi e i repubblicani);
- non affidato alla polizia, ma ad uffici giudiziari creati appositamente e in grado di intervenire in modo rapido (Ghidini e i socialisti);
- Andreotti avrebbe voluto la “formula più restrittiva possibile” per il sequestro.
La preoccupazione di abusi da parte della polizia fu superata dall’intervento di Aldo Moro che sottolineò come la libertà cessasse di essere tale quando diventava abuso, e gli abusi dovevano essere colpiti, sia pure per mezzo dell’autorità di pubblica sicurezza.
Dopo aver sostituito le espressioni “reati” con “delitti” e “ufficiali di pubblica sicurezza”, come avrebbe voluto Togliatti, con “ufficiali di polizia giudiziaria”, venne dunque approvata la dicitura attuale.

L’evoluzione storica dell’articolo, dai dibattiti in commissione sino alla approvazione finale:

Evoluzione dell’Articolo

Votato e approvato per parti dalla prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione nelle sedute del 26 settembre, del 27 settembre e del 1 ottobre 1946, viene in quest’ultima seduta votato e approvato nel suo complesso nel seguente testo:

«Il diritto di esprimere liberamente i propri pensieri e le proprie opinioni mediante la stampa o qualsiasi altro mezzo, è garantito a tutti.

L’esercizio del diritto di libertà di stampa non può essere sottoposto ad autorizzazioni o censure.

Solo la legge può limitare le manifestazioni del pensiero compiute con mezzi differenti dalla stampa a tutela della pubblica moralità ed in vista specialmente della protezione della gioventù.

Il sequestro può essere disposto soltanto dall’autorità giudiziaria nei casi:

a) di violazione delle norme amministrative che regolano l’esercizio del diritto;

b) di reati per i quali la legge stabilisca il sequestro;

c) di esecuzione di una sentenza;

Per la stampa periodica, quando vi sia assoluta urgenza, il sequestro può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria senza autorizzazione preventiva nei casi:

a) di violazione delle norme amministrative che regolano l’esercizio del diritto;

b) di pubblicazioni oscene;

c) di quei reati per i quali tassativamente la legge sulla stampa autorizzi il sequestro preventivo.

In tali casi deve essere richiesta entro le 24 ore la convalida della autorità giudiziaria. Questa deve provvedere nel termine delle 48 ore successive.

Per le funzioni speciali della stampa periodica la legge dispone controlli sulle fonti di notizie e sui mezzi di finanziamento idonei a garantire la fede pubblica».

***

Il 19 dicembre 1946, nella seduta antimeridiana, la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:

«Ogni uomo ha diritto alla libera professione delle proprie idee e convinzioni, alla libera e piena esplicazione della propria vita religiosa interiore ed esteriore, alla libera manifestazione, individuale ed associata, della propria fede, alla propaganda di essa, al libero esercizio, privato e pubblico, del proprio culto, purché non si tratti di religione o di culto implicante principî o riti contrari all’ordine pubblico e al buon costume».

***

Il 28 gennaio 1947 la Commissione per la Costituzione in seduta plenaria approva il seguente comma:

«Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni che siano contrarie al buon costume. La legge determina a tale scopo misure adeguate».

***

Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:

Art. 16.

Tutti hanno diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto, ed ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere sottoposta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere al sequestro soltanto per atto dell’autorità giudiziaria nei casi di reati e di violazioni di norme amministrative per i quali la legge sulla stampa dispone il sequestro.

Nei casi predetti, quando vi è assoluta urgenza e non è possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che debbono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, chiedere la convalida dei loro atti all’autorità giudiziaria.

La legge può stabilire controlli per l’accertamento delle fonti di notizie e dei mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni che siano contrarie al buon costume. La legge determina misure adeguate.

***

Il 14 aprile 1947, nella seduta pomeridiana, l’Assemblea Costituente approva il seguente articolo di cui viene data lettura nella seduta antimeridiana del 15 aprile:

«Tutti hanno diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere sottoposta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nei casi di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo consenta, e nei casi di violazione delle norme relative all’obbligo dell’indicazione dei responsabili.

Nei casi predetti, quando vi è assoluta urgenza e non è possibile il tempestivo intervento dell’Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di pubblica sicurezza, che debbono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, inoltrare denunzia all’Autorità giudiziaria.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni che siano contrarie al buon costume. La legge determina misure adeguate preventive e repressive».

***

Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:

Art. 21.

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito dall’autorità di pubblica sicurezza, che deve immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo d’ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

***

Testo definitivo dell’articolo:

Art. 21.

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo d’ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Fonti: La nascita della Costituzione e Storia de L’articolo 21

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