Delibera AgCom: RIBELLIAMOCI!
Il web sta per essere ‘imprigionato’, tutti i liberi blogger ed i siti di informazione potranno essere cancellati in qualsiasi momento. Arriva la ‘Gestapo’ virtuale. Il Web rischia di morire.
RIBELLATEVI!
Da Facebook:
Il 6 luglio l’Autorità per le Comunicazioni si appresta a votare una delibera con cui si arrogherà il potere di oscurare siti internet stranieri e di rimuovere contenuti da quelli italiani, in modo arbitrario e senza il vaglio del giudice.
Diciamo no al bavaglio alla rete! Partecipa anche tu e invita tutti i tuoi amici a “La notte della rete“: 4 ore no-stop in cui si alterneranno cittadini e associazioni in difesa del web, politici, giornalisti, cantanti, esperti. L’evento sarà in diretta streaming sul Fattoquotidiano.it e su una rete di tv locali.
Per info e partecipazione: nocensura@agoradigitale.org
http://agoradigitale.org/nocensura
Cosa c’è da sapere sulla Delibera 668/2010 dell’AGCOM e il diritto d’autore:
A chi si applica, come ci si può difendere, cosa succede per i siti esteri.1) L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha emanato il 17 dicembre 2010 la delibera n 668 2010 CONS denominata LINEAMENTI DI PROVVEDIMENTO CONCERNENTE L’ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DELL’AUTORITA NELL’ATTIVITA’ DI TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, che affronta le competenze della stessa autorità nel perseguimento delle violazioni del diritto d’autore nel settore della tv, di internet e delle telecomunicazioni
2) La delibera, prevede un sistema di cancellazione e di inibizione di siti internet sospettati di violare il diritto d’autore
3) In particolare i punti dal 3.5 a punto 3.5.4 della delibera istituiscono un procedimento in quattro punti che può terminare con la cancellazione dei contenuti da parte della stessa Autorità o dell’inibizione su ordine dell’Autorità di un determinato sito.
4) Ci sono 60 giorni a partire dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Delibera per formulare osservazioni alla stessa autorità.
1) A chi si applica il provvedimento previsto dall’AGCOM.
A tutti i siti, i portali, i blog, gli strumenti di condivisione di file in rete, le banche dati, i siti privati che siano sospettati di contenere anche un solo file in grado di violare il diritto d’autore.
Lo dice espressamente l’art 2.1 della delibera secondo cui “l’Autorità ritiene quindi che rientrino nella sua attività di vigilanza ai sensi dell’art. 182 bis le violazioni del diritto d’autore perpetrate attraverso l’attività di diffusione radiotelevisiva, nonché attraverso le reti degli operatori di telecomunicazione, e che ad essa perciò competano le azioni di tutela del diritto d’autore sui contenuti immessi nelle reti di comunicazione elettronica (tv, reti di tlc e internet).
E l’art 2.2 prevede che “ L’Autorità, in quanto autorità amministrativa “dotata di poteri di vigilanza”, ritiene pertanto di essere legittimata ad intervenire, in un tempo ragionevole, nei riguardi dei gestori dei siti internet sui quali dovessero essere ospitati contenuti digitali coperti da copyright, senza l’autorizzazione del titolare.”
Non vi è alcuna differenza se il sito o il portale è privato o pubblico o esercita la propria attività per fini di lucro, o sia un sito amatoriale o un blog personale.
In tutti i casi quindi di “uploading” di contenuti su internet, su qualsiasi piattaforma, anche di condivisione, l’Autorità, in caso di sospetta violazione, potrà operare il procedimento di cancellazione o di inibizione mediante il blocco dell’indirizzo IP o del Domain Name Systems.
2) Il fatto di gestire un sito privato o un blog senza alcun fine di lucro è condizione per evitare la cancellazione da parte dell’Autorità in caso di sospetta violazione del diritto d’autore?
No.
Mentre infatti il decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 44 (cd. decreto Romani) aveva espressamente escluso dal campo di applicazione delle norme di vigilanza ( e quindi dalle competenze dell’AGCOM in tema di cancellazione) i siti privati o i siti di distribuzione di contenuti audiovisivi per fini di scambio, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni si è attribuita la competenza a decidere anche sui siti privati.
L’Autorità afferma espressamente al punto 2.3 della delibera: “La competenza dell’Autorità in materia di copyright non sembra soffrire sensibili limitazioni dall’esclusione operata dall’art. 2, comma 1, lettera a) ( del decreto Romani n.d.r.) per i “i siti internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da privati ai fini di condivisione o di scambio nell’ambito di comunità d’interesse”.
3) Quali tipi di violazioni faranno scattare il provvedimento di cancellazione da parte dell’Autorità?
Tutte le sospette violazioni previste dal diritto d’autore effettuate tramite siti italiani o esteri.
Quindi non solo il caricamento di video cinematografici o musicali ma tutte le sospette violazioni potranno essere soggette al procedimento di cancellazione o di inibizione.
































































Chi ruba è un ladro. Il diritto d’autore è protetto dalla legge. Chi infrange la legge va sanzionato. Dovremmo cancellare tutte le leggi perché a qualcuno non piacciono? Il divieto di rubare non è censura ma rispetto delle regole civili.
Il reato lo stabilisce la magistratura. Le leggi le fanno i parlamentari. L’Agcom, con questa delibera, si arroga il diritto di fare le veci di parlamento e magistratura. Incostituzionale!